REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEL CONGRESSO NAZIONALE FLP AFFARI ESTERI

Testo approvato dalla Segreteria Generale della FLP ESTERI nella riunione del 30.9.2024 in Roma

Art. 1
(Diritto di partecipazione)

Hanno diritto a partecipare al Congresso Nazionale FLP Affari Esteri, con diritto di voto, – ai sensi dell’art. 12 dello Statuto FLP:
a) gli iscritti FLP Affari Esteri in regola con il versamento delle quote associative a FLP;
b) gli iscritti FLP Pensionati già dipendenti del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale.

Art. 2
(Rappresentanze)

Tenuto conto della particolare distribuzione degli iscritti in sedi geografiche in tutto il mondo, la partecipazione al congresso nazionale è garantita a tutti gli iscritti alla FLP Affari Esteri e agli iscritti FLP Pensionati già dipendenti del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Tutti gli iscritti sono titolari dell’elettorato attivo e passivo. I conteggi e le verifiche verranno effettuati sulla base dei tabulati pervenuti alla Federazione riferiti al mese
di agosto 2024.

Art. 3
(Trasmissione telematica della documentazione congressuale)

Tenuto conto della particolare distribuzione degli iscritti in sedi geografiche in tutto il mondo, al fine di garantire la partecipazione al congresso nazionale a tutti gli iscritti alla FLP Affari Esteri, la Segreteria comunicherà telematicamente sugli indirizzi di posta istituzionali degli iscritti lavoratori attivi e su quelli di posta personale degli iscritti in quiescenza, le proposte di programmi (tesi congressuali e/o piattaforme sindacali), le liste per la composizione degli organismi nonché le proposte di regolamento di funzionamento del Coordinamento Nazionale.
Tutti gli iscritti potranno far pervenire le proposte relative ai programmi (tesi congressuali e/o piattaforme sindacali), le liste per la composizione degli organismi, nonché le proposte di regolamento di funzionamento del Coordinamento Nazionale, entro il 12 ottobre 2024 all’indirizzo e-mail predisposto dalla Segreteria sindacato.flp@esteri.it. Saranno ritenute valide le e-mail inviate entro le ore 24,00 – ora italiana – del 12 ottobre.

Art. 4
(Validità del Congresso)

Il Congresso è valido qualora almeno il 50% + 1 degli iscritti aventi titolo, abbiano confermato la partecipazione per via telematica all’indirizzo mail di cui all’art. 3, dichiarando di aver ricevuto la
comunicazione di indizione del Congresso.

Art. 5
(Apertura del Congresso – Nomina Ufficio Presidenza – Nomina Commissioni)

Il Congresso Nazionale è dichiarato aperto dal Coordinatore nazionale FLP Affari Esteri. Subito dopo l’apertura, il Congresso nomina,       su proposta del Coordinatore uscente , la Commissione,
composta dal Presidente, da un Vice Presidente e da almeno un Segretario verbalizzante.

Art. 6
(Elezione dei componenti degli Organi statutari)

Il Congresso Nazionale eleggerà un Comitato Direttivo Nazionale che sarà composto da un numero variabile fino a un massimo di n. 25 componenti, secondo quando prescritto nell’allegato n. 1 al presente regolamento congressuale. Successivamente il Comitato Direttivo Nazionale eleggerà il Coordinatore Generale e la Segreteria Nazionale composta da 4 componenti seguendo le norme contenute nell’allegato n. 2 al presente regolamento congressuale.

Art. 7
(Regolamento di funzionamento del Coordinamento Nazionale e programma)

Il Congresso Nazionale approverà un regolamento di funzionamento del Coordinamento Nazionale e un programma (tesi congressuali e/o piattaforme sindacali).

Art. 8
(Formazione dell’ordine del giorno dei lavori congressuali)

Il Congresso si svolge sulla base dell’ordine del giorno proposto dal Presidente.

Art. 9
(Svolgimento dei lavori congressuali)

Il 30 settembre 2024 la Segreteria FLP Affari Esteri, comunicherà a tutti gli iscritti l’apertura del Congresso Nazionale e fissando al 12 ottobre 2024 (saranno ritenute valide le e-mail inviate entro le ore 24,00 – ora italiana – del 12 ottobre) entro il quale ogni iscritto potrà far pervenire, all’indirizzo mail di cui all’art. 3, le proposte relative ai programmi, alla composizione degli organismi statutari da eleggere nonché le proposte di regolamento di funzionamento del Coordinamento Nazionale. Successivamente in data 14 ottobre 2024 la Segreteria FLP Affari Esteri trasmetterà a tutti gli iscritti le proposte pervenute e validate dalla Commissione di cui all’art. 5 e dichiarerà aperte le operazioni di voto che si concluderanno entro il 27 ottobre 2024 (saranno ritenute valide le e-mail inviate entro le ore 24,00 – ora italiana – del 27 ottobre).
Il 28 ottobre 2024 la Commissione di cui all’art. 5 effettuerà lo spoglio dei voti e nella medesima giornata la Segreteria Generale FLP trasmetterà gli esiti delle votazioni con la proclamazione degli eletti negli organismi.

Art. 10
(Verbale generale del Congresso)

A cura dell’Ufficio di Presidenza deve essere redatto il verbale del Congresso nazionale, contenente il resoconto sommario dei lavori con l’indicazione di tutte le deliberazioni del Presidente e  dell’Ufficio di Presidenza.
Al verbale debbono essere allegati gli elenchi dei partecipanti con diritto a voto, il testo degli ordini del giorno, le liste dei candidati presentate e copia del verbale della Commissione di cui all’art. 5. seggio elettorale. Il verbale generale e i relativi allegati, firmati dal Presidente e dal Segretario Verbalizzante, saranno trasmessi agli iscritti del Coordinamento Nazionale.

Art. 11
(Non validità di precedenti contrastanti disposizioni)

Non trovano applicazione norme o disposizioni in contrasto con quelle riportate nel presente Regolamento e nell’allegato al Regolamento congressuale.

 

ALLEGATO N. 1 AL REGOLAMENTO CONGRESSUALE NORME DI PROCEDURA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI

Art. 1
(Elettorato attivo e passivo)

Il diritto di elettorato attivo e passivo per le cariche contemplate nell’art. 6, primo capoverso, del regolamento congressuale compete agli iscritti alla FLP Affari Esteri e agli iscritti alla FLP Pensionati già dipendenti del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Art. 2
(Liste dei candidati)

Le liste, contraddistinte con la loro denominazione, non possono contenere un numero di candidati inferiore ad un terzo del numero degli eleggibili né superiore al numero degli eleggibili stessi, previsti dallo Statuto per gli Organi da eleggere. Ciascuna lista deve riportare il cognome ed il nome dei singoli candidati, elencati con un numero di ordine progressivo; deve inoltre contenere la sottoscrizione per accettazione dei candidati e deve essere sottoscritta da almeno il 15% degli iscritti. Nessuno può sottoscrivere sia come candidato che come elettore più di una lista; in caso di più sottoscrizioni, le firme si considerano come non apposte ferma restando la validità della lista ove sussistano tutti gli altri requisiti. Nel caso di lista unica, questa dovrà contenere l’elencazione dei candidati in numero pari a quello degli eleggibili, la loro accettazione e la sottoscrizione di almeno il 33% degli iscritti. Le liste dei candidati debbono essere inviate alla Segreteria Generale FLP entro il termine stabilito dall’art. 9 del Regolamento corredate dall’eventuale indicazione di un componente della commissione di cui all’art.5 del Regolamento.
La commissione di cui all’art. 5 del Regolamento, annota in calce alle liste i nominativi dei depositanti, il giorno e l’ora di presentazione e ne rilascia ricevuta tramite invio e-mail ai presentatori

Art. 3
(Ammissione delle liste – Manifesto elettorale)

La commissione di cui all’art. 5 del Regolamento accerta che le liste ovvero la lista unica siano state presentate nei termini ed abbiano i requisiti stabiliti nell’articolo precedente; in caso di errori od irregolarità nella compilazione della lista, assegna ai presentatori un termine non superiore a 48 ore affinché provvedano alla regolarizzazione. Trascorso inutilmente tale termine ovvero in caso di presentazione di lista ancora irregolare, la lista stessa non è ammessa alla votazione. Per quanto riguarda la modalità di sottoscrizione, sia come candidato che sostenitore della lista, sarà sufficiente l’invio di una e-mail/modulo da parte dell’interessato – dal suo indirizzo di posta all’indirizzo email sindacato.flp@esteri.it., contenente la dichiarazione di volontà di sottoscrizione, come candidato della lista o come semplice sostenitore della lista stessa. Detta e-mail dovrà essere allegata nell’e-mail/modulo del presentatore della lista. La commissione di cui all’art. 5 del Regolamento assegna a ciascuna lista, ammessa alla votazione, un numero progressivo secondo l’ordine di presentazione e, quindi, la trasmette all’Ufficio di Presidenza del Congresso, che provvede alla compilazione dell’elenco contenente le liste dei candidati. Nell’elenco elettorale le liste debbono essere riportate con la indicazione della loro denominazione. Debbono, altresì, essere contraddistinte con il numero progressivo, assegnato dalla commissione di cui all’art. 5 del Regolamento; i nominativi dei candidati di ciascuna lista debbono essere preceduti da un numero di ordine progressivo.

Art. 4
(Votazione della lista unica)

Il Presidente del Congresso, nel caso abbia ricevuto dalla commissione di cui all’art. 5 del Regolamento una lista unica, la pone in votazione secondo le modalità prestabilite nel presente allegato al regolamento congressuale. L’approvazione della lista determina la elezione dei candidati. Il Presidente procede alla proclamazione degli eletti e pertanto soprassiede ad ulteriori adempimenti elettorali.

Art. 5
(Espressione di voto)

Il voto si esprime inviando una e-mail da parte dell’interessato – dal suo indirizzo di posta istituzionale all’indirizzo e-mail sindacato.flp@esteri.it -, contenente la dichiarazione di volontà di voto per la lista prescelta, specificando il numero progressivo attribuito alla lista e la sua denominazione, e le eventuali preferenze per i candidati presenti nella lista prescelta.

Art. 6
(Chiusura delle votazioni)

Le operazioni di votazione si svolgono senza interruzione fino all’ora stabilita dall’art. 9 del Regolamento. Nel caso in cui prima dell’ora anzidetta abbiano votato tutti gli elettori, la chiusura delle votazioni viene anticipata.

Art. 7
(Operazioni di scrutinio)

Dopo la chiusura delle votazioni, il Presidente della commissione di cui all’art. 5 del Regolamento procede alla verifica delle e-mail pervenute e all’accertamento del numero di coloro che hanno votato. La commissione di cui all’art.5 del Regolamento procede, quindi allo spoglio delle e-mail ricevute e alla loro classificazione secondo che risultino valide, nulle o bianche. Compilato lo spoglio, i voti di lista validamente espressi sono attribuiti alle singole liste cui si riferiscono, riportando i voti di preferenza conseguiti dai candidati delle singole liste. Sono nulli i voti di preferenza
espressi per candidati non appartenenti alla lista votata.

Art. 8
(Verbale della commissione di cui all’art.5 del Regolamento)

Il verbale della commissione di cui all‘art. 5 del Regolamento, redatto in duplice esemplare e sottoscritto da tutti i componenti, deve indicare: il numero complessivo dei votanti; il numero delle e-mail (voti) valide, bianche e nulle; il numero dei voti riportati da ciascuna lista; i voti di preferenza riportati dai candidati presenti in ciascuna lista. Un esemplare del verbale, unitamente all’elenco degli elettori e alle e-mail (voti) divise in appositi plichi fra e-mail (voti) utilmente votate, e-mail (voti) bianche e nulle, deve essere consegnato al Presidente del Congresso.

Art. 9
(Assegnazione posti)

La commissione di cui all’art.5 del Regolamento procede alle seguenti operazioni per il riparto dei posti:

a) determina il totale dei voti validi, sommando i voti riportati da tutte le liste;
b) determina il totale dei voti validi conseguiti da ogni lista;
c) determina il quoziente elettorale e procede al riparto dei posti tenendo conto che l’attribuzione dei resti
compete solo alle liste che hanno conseguito un quoziente pieno.

I posti assegnati alle liste sono attribuiti ad altrettanti candidati delle rispettive liste in base ai voti di preferenza riportati oppure, in caso di parità, secondo l’ordine progressivo riportato nelle liste medesime. Delle operazioni di cui sopra viene redatto il verbale sottoscritto da tutti i componenti della commissione di cui all’art.5 del Regolamento. Detto verbale deve essere consegnato immediatamente al Presidente del Congresso che lo controfirma per essere successivamente conservato agli atti del Coordinamento Nazionale.

Art. 10
(Proclamazione eletti)

Il Presidente del Congresso, constatata la regolarità del verbale consegnatogli dalla commissione di cui all’art.5 del Regolamento, procede alla proclamazione degli eletti. 5

 

ALLEGATO N. 2 AL REGOLAMENTO CONGRESSUALE NORME DI PROCEDURA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI

Art. 1
(Elettorato attivo e passivo)

Il diritto di elettorato attivo e passivo per le cariche contemplate di Coordinatore Generale e di componente della Segreteria Nazionale compete ai componenti del Comitato Direttivo Nazionale FLP Affari Esteri.

Art. 2
(Liste dei candidati)

Le liste, contraddistinte con la loro denominazione, possono contenere fino a 5 candidati con l’indicazione del candidato per la carica di Coordinatore Generale, Ciascuna lista deve riportare il cognome ed il nome dei singoli candidati, elencati con un numero di ordine progressivo; deve inoltre contenere la sottoscrizione per accettazione dei candidati.
Nel caso di lista unica, questa dovrà contenere l’elencazione dei candidati con l’indicazione del candidato per la carica di Coordinatore Generale e la loro accettazione. Le liste dei candidati debbono essere inviate alla Segreteria Generale FLP entro il termine del 12 ottobre (saranno ritenute valide le e-mail inviate entro le ore 24,00 – ora italiana – del 12 ottobre)..
La commissione di cui all’art. 5 del Regolamento, annota in calce alle liste i nominativi dei depositanti, il giorno e l’ora di presentazione e ne rilascia ricevuta tramite invio e-mail ai presentatori.

Art. 3
(Ammissione delle liste – Manifesto elettorale)

La commissione di cui all’art. 5 del Regolamento accerta che le liste ovvero la lista unica siano state presentate nei termini ed abbiano i requisiti stabiliti nell’articolo precedente. Per quanto riguarda la modalità di sottoscrizione sarà sufficiente l’invio di una e-mail/modulo da parte dell’interessato – dal suo indirizzo di posta, contenente la dichiarazione di volontà di sottoscrizione come candidato della lista. Detta e-mail/modulo dovrà essere allegata nell’e-mail del presentatore della lista. La commissione di cui all’art. 5 del Regolamento assegna a ciascuna lista, ammessa alla votazione, un numero progressivo secondo l’ordine di presentazione e, quindi, la trasmette al Responsabile Organizzativo della Segreteria Generale FLP, che provvede alla compilazione dell’elenco contenente le liste dei candidati. Nell’elenco elettorale le liste debbono essere riportate con la indicazione della loro denominazione.
Debbono, altresì, essere contraddistinte con il numero progressivo, assegnato dalla commissione di cui all’art. 5 del Regolamento; i nominativi dei candidati di ciascuna lista debbono essere preceduti da un numero di ordine progressivo.

Art. 4
(Votazione della lista unica)

Il Responsabile Organizzativo della Segreteria Generale FLP, nel caso abbia ricevuto dalla commissione di cui all’art. 5 del Regolamento una lista unica, la pone in votazione secondo le modalità prestabilite nel presente allegato al regolamento congressuale. L’approvazione della lista determina la elezione dei candidati. Il Responsabile Organizzativo procede alla proclamazione degli eletti e pertanto soprassiede ad ulteriori adempimenti elettorali.

Art. 5
(Espressione di voto)

Il voto si esprime inviando una e-mail da parte dell’interessato – dal suo indirizzo di posta elettronica, contenente la dichiarazione di volontà di voto per la lista prescelta, specificando il numero progressivo attribuito alla lista e la sua denominazione, e le eventuali preferenze per i candidati presenti nella lista prescelta.

Art. 6
(Chiusura delle votazioni)

Le operazioni di votazione si svolgono senza interruzione fino all’ora stabilita dall’art. 9 del Regolamento. Nel caso in cui prima dell’ora anzidetta abbiano votato tutti gli elettori, la chiusura delle votazioni viene anticipata.

Art. 7
(Operazioni di scrutinio)

Dopo la chiusura delle votazioni, il Presidente della commissione di cui all’art. 5 del Regolamento procede  alla verifica delle e-mail pervenute e all’accertamento del numero di coloro che hanno votato. La commissione di cui all’art.5 del Regolamento procede, quindi allo spoglio delle e-mail ricevute e alla loro classificazione secondo che risultino valide, nulle o bianche.
Compilato lo spoglio, i voti di lista validamente espressi sono attribuiti alle singole liste cui si riferiscono, riportando i voti di preferenza conseguiti dai candidati delle singole liste. Sono nulli i voti di preferenza espressi per candidati non appartenenti alla lista votata.

Art. 8
(Verbale della commissione di cui all’art.5 del Regolamento)

Il verbale della commissione di cui all‘art. 5 del Regolamento, redatto in duplice esemplare e sottoscritto da tutti i componenti, deve indicare: il numero complessivo dei votanti;
il numero delle e-mail (voti) valide, bianche e nulle; il numero dei voti riportati da ciascuna lista; i voti di preferenza riportati dai candidati presenti in ciascuna lista. Un esemplare del verbale, unitamente all’elenco degli elettori e alle e-mail (voti) divise in appositi plichi fra e-mail (voti) utilmente votate, e-mail (voti) bianche e nulle, deve essere consegnato al Responsabile Organizzativo della Segreteria Generale FLP.

Art. 9
(Assegnazione posti)

La commissione di cui all’art.5 del Regolamento procede alle seguenti operazioni per il riparto dei posti:

d) determina il totale dei voti validi, sommando i voti riportati da tutte le liste;
e) determina il totale dei voti validi conseguiti da ogni lista;
f) determina il quoziente elettorale e procede al riparto dei posti tenendo conto che l’attribuzione dei resti compete solo alle liste che hanno conseguito un quoziente pieno.

I posti assegnati alle liste sono attribuiti ad altrettanti candidati delle rispettive liste in base ai voti di preferenza riportati oppure, in caso di parità, secondo l’ordine progressivo riportato nelle liste medesime. Delle operazioni di cui sopra viene redatto il verbale sottoscritto da tutti i componenti della commissione di cui all’art.5 del Regolamento. Detto verbale deve essere consegnato immediatamente al Responsabile Organizzativo della Segreteria Generale FLP che lo controfirma per essere successivamente conservato agli atti del Coordinamento Nazionale.

Art. 10
(Proclamazione eletti)

Il Responsabile Organizzativo della Segreteria Generale FLP, constatata la regolarità del verbale consegnatogli dalla commissione di cui all’art.5 del Regolamento, procede alla proclamazione degli eletti.