PROGRESSIONI VERTICALI IN DEROGA
A seguito dell’ultimo confronto con l’Amministrazione, la FLP Affari Esteri ha ribadito la propria contrarietà sull’introduzione di alcune procedure non previste dal CCNL, nonché l’utilizzo di massimali di punteggio per la procedura comparativa ritenuti non soddisfacenti e non in linea con la straordinarietà della progressione in deroga che prevede la possibilità di riqualificazione sulla base dell’anzianità di servizio anche senza il possesso della laurea.
La proposta dell’Amministrazione prevede sommariamente:
– Anzianità di servizio, 1 punto per ogni anno maturato per un massimo di 35 punti;
– Titoli di studio, con una differenza di ben 10 punti tra diploma e laurea, nonché
punti aggiuntivi per il possesso di ulteriori titoli, per un massimo di 30 punti;
– Prova scritta e orale, per un massimo di 45 punti.
Abbiamo molti interrogativi in merito. Dove sono le procedure comparative previste dal CCNL? Perché compaiono procedure comparative non previste dal CCNL? Perché si dà molto più peso alla prova scritta e orale (senza neanche tener conto delle eventuali mansioni superiori da Funzionario svolte nel corso degli anni) e meno all’anzianità di servizio, tra l’altro con i 35 punti di massimale difficilmente raggiungibili? Perché gli anni passati sui banchi di scuola potrebbero anche risultare maggiormente premianti rispetto a ben 30 anni di vero lavoro? Ricordiamo che tale progressione è in deroga proprio per premiare la “carriera su campo” per coloro che non sono in possesso del titolo della laurea. È una procedura differente dalla comune progressione verticale.
La FLP Affari Esteri rileva le seguenti puntuali criticità:
1) Per i tre criteri sono previsti i seguenti massimali: 35-30-45. La proposta è inaccettabile. Bisogna dare più valore all’esperienza professionale, esattamente come hanno fatto il MEF e tutte le altre Amministrazioni;
2) La differenza tra il diploma e la laurea è di ben 10 punti, quando in altre Amministrazioni, ad esempio l’Interno, è arrivata a soli 4 punti di differenza. Noi nell’ultima progressione economica abbiamo usato una differenza di 7 punti, e chiediamo che tale dato venga utilizzato quale soglia massima da non
superare, ora e per il futuro;
3) L’art.17 del CCNL stabilisce che la procedura comparativa è basata su
a) valutazione positiva negli ultimi tre anni
b) assenza di provvedimenti disciplinari
c) possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso all’area dall’esterno
d) numero e tipologia degli incarichi rivestiti.
Non fa alcuna menzione della necessità di procedere ad un test o a verifiche orali/scritte.
Pertanto, alla luce di quanto disposto dal CCNL, la FLP Affari Esteri ha proposto all’Amministrazione la seguente procedura comparativa, che fa eco a quanto stabilito dal relativo art.18 del CCNL che non può e non deve essere stravolto nella sua interpretazione autentica.
Sommariamente i tre criteri con massimali di:
– Esperienza 40 punti, con 1.5 punti per ogni anno nei ruoli, il resto proposto in griglia può andare bene
– Titoli di studio 25 punti, solo diploma, laurea breve e laurea, rispettivamente punti 18-22-25
– Competenze 35 punti, così suddivisi
a) Ulteriori titoli, possono andare bene quelli proposti dall’Amministrazione ma devono essere spostati da “titoli di studio” verso “competenze”, per un massimo di 5 punti,
b) Valutazione degli ultimi 3 anni con un massimo di 20 punti (griglia da stabilire)
c) Incarichi rivestiti, con comprovata esperienza in Terza Area da OdS, incarichi e/o deleghe (griglia da stabilire) con un massimo di 10 punti.
A quanto sappiamo oggi, senza colpo ferire né apparente opposizione, tranne quella della FLP Affari Esteri, e contrariamente a quanto invece sembrava fosse convergenza comune tra le parti, l’Amministrazione si appresterebbe a varare una progressione in deroga che viola gli artt.17 e 18 del CCNL.
L’ipotesi datoriale prevede prove orali e scritte non in linea con gli strumenti negoziali in vigore e sembra curiosamente legata a un goffo tentativo di imporre una formazione una tantum mirata alla progressione, resa pubblica anche attraverso canali non ufficiali della Amministrazione.
Ricordiamo, inoltre, che le progressioni verticali sono materia di confronto sindacale e che, dunque, i criteri vanno decisi sulla base di reciproche proposte da valutare. L’Amministrazione ha facoltà di imporre la sua proposta unilateralmente SOLO nel caso in cui non si arrivi ad un accordo definitivo condiviso e, appare superfluo ricordarlo, a condizione che la stessa sia coerente e non in contrasto con la normativa e con il CCNL, pena la segnalazione agli organi competenti.
Roma, 4 novembre 2024
LA SEGRETERIA