MONETIZZAZIONE FERIE NON GODUTE

La FLP informa

Alcuni colleghi, collocati in pensione o in procinto di andarci, ci hanno manifestato perplessità in merito ai giorni di ferie non godute per motivi di servizio, riconducibili prevalentemente alla carenza di organico.
La perplessità scaturisce dal Messaggio DGRI n.240189 a firma Cascardi del 28.09.2012 che richiama l’attenzione di tutto il personale, ed in particolare di coloro i quali sono prossimi al collocamento a riposo, sulla novità legislativa (art. 5, comma 8 del decreto-legge n. 95/2012) che stabilisce per il futuro l’impossibilità assoluta per l’Amministrazione di pagare trattamenti economici sostitutivi di ferie e congedi non goduti.
Occorre far chiarezza.
Nel corso degli anni, il nostro Sindacato ha più volte ribadito che “le ferie non si perdono mai” e che non possono essere monetizzabili, pertanto DEVONO essere fruite. Abbiamo sempre precisato che esiste un’unica eccezione: possono essere monetizzabili le ferie non godute, per motivi di servizio, a seguito della fine del rapporto lavorativo.
Questo ci viene ben spiegato dall’Aran in uno dei suoi tanti orientamenti e, in particolar modo, con la recente sentenza del Consiglio di Stato.
Sentenza Sezione II n. 2349-2022 Pubblico impiego – Diritto compenso sostitutivo ferie non godute Il Collegio in merito al diritto alla monetizzazione delle ferie non godute ha ritenuto che “il diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute dal pubblico dipendente, discenda direttamente dallo stesso mancato godimento delle ferie, in armonia con l’art. 36 Cost., quando sia certo che tale vicenda non sia stata determinata dalla volontà del lavoratore e non sia a lui comunque imputabile, (Cons. Stato Sez. IV, 13 marzo 2018, n. 1580, Sez. III, 17 maggio 2018, n. 2956, con riguardo ai casi di cessazione dal servizio non dipendente da causa di servizio; Cons. Stato, sez. III, 21 marzo 2016, n. 1138 relativamente alla mancata fruizione del congedo per l’aspettativa per infermità). Pertanto, i giudici affermano che il divieto di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi per le ferie non godute non si applica nei casi in cui il loro mancato godimento dipenda da cause non imputabili al lavoratore, dovendosi invece ritenere operante il divieto tutte le volte in cui il dipendente abbia avuto la possibilità di richiederle e di fruirne (Cons. Stato. Sez. IV, 12 ottobre 2020, n. 6047).
Tale chiarimento conferma da un lato il diritto del dipendente alle ferie non godute, ma stabilisce nel contempo a suo carico l’onere di comprovarne l’impossibilità della fruizione. Fondamentali, a tal proposito, saranno la richiesta ufficiale di giorni di congedo e il conseguente diniego scritto, oppostogli per motivi di servizio dall’Amministrazione nelle sue varie articolazioni.

Roma, 29 novembre 2022

LA SEGRETERIA