Il 21 settembre u.s. è stato diramato il Messaggio prot. n. 172592 avente ad oggetto: Maggiorazione trasporto effetti (art. 199 dpr 18/1967). Requisiti per accedere al beneficio. Chiarimenti.

L’Amministrazione si è ben premurata affinché il contenuto di tale messaggio fosse diffuso urbi et orbi affinché tutto il personale venisse a conoscenza della peculiare interpretazione della normativa citata nell’oggetto del messaggio: interpretazione che, tanto per cambiare, è ovviamente limitativa dei diritti che spettano ex lege al personale.

Come detto, il messaggio è stato diramato ovunque ed il testo dovrebbe essere dunque facilmente reperibile, ma riteniamo comunque opportuno riportarne degli estratti di seguito a titolo riepilogativo (nostro evidenziato in giallo):

L’art. 199 del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 dispone che “Per i viaggi di trasferimento di cui all’articolo 190, per consentire di far fronte alle spese aggiuntive necessarie per il trasporto degli effetti, comprensivi di bagaglio, mobili e masserizie, spetta al personale una maggiorazione dell’indennità di servizio all’estero …”
…La ratio della norma è di consentire al dipendente di sostenere la spesa necessaria per un vero e proprio trasloco, nel quale una ditta esterna svolga un servizio completo di trasporto da un’abitazione ad un’altra, comprensivo di redazione dell’inventario dei beni, smontaggio, imballaggio professionale, sdoganamento e rimontaggio. È pertanto esclusa l’indennità in caso di trasporto effettuato dal dipendente con mezzi propri o di mera spedizione attraverso servizi postali o corrieri.
…il dipendente che rinunci alla maggiorazione trasporto effetti, può usufruire, in alternativa, del beneficio dell’eccedenza bagaglio durante il viaggio aereo di trasferimento.
…si incoraggiano i titolari delle Sedi ad accertare la sussistenza dei predetti requisiti in fase di rilascio dell’attestazione di avvenuta ricezione/spedizione dei bagagli, mobili e masserizie, acquisendo ogni utile documentazione (come contratto di trasloco, fattura, bill of lading, ricevuta di pagamento, elenco dei beni redatto dalla ditta incaricata, ecc.) e tenendo anche in considerazione, nei casi dubbi, elementi quali tipologia, qualità e peso dei beni trasportati.
In riscontro al suddetto messaggio, FLP ha trasmesso all’Amministrazione quanto segue:
è giudizio di questa FLP che l’interpretazione data alla norma in oggetto da parte dell’Ufficio competente non abbia alcun fondamento, per le seguenti ragioni:
• in primis, nel testo del citato art. 199 non può in alcun caso rinvenirsi menzione dell’ulteriore documentazione citata nell’appunto (contratto di trasloco, fattura, bill of lading, ricevuta di pagamento, elenco dei beni redatto dalla ditta incaricata, ecc.), e l’ulteriore normativa citata appare di per sé non rilevante al fine di giustificare il contenuto del messaggio, rappresentando un’interpretazione ultra legem di per sé illegittima in quanto va contro il principio del favor prestatoris;
• le istruzioni impartite si traducono in una forma di favore illegittimo, seppur indiretto, nei confronti di una specifica categoria di operatori economici (quella dei trasportatori), cui vengono di fatto destinate risorse pubbliche che, a lettera di legge, non rappresentano oggi un rimborso di costi sostenuti, bensì un contributo per il trasporto degli effetti da versare direttamente al dipendente
, indipendentemente dalle spese effettivamente affrontate;
• le istruzioni impartite per il rilascio dell’attestazione rappresentano una violazione dell’autonoma valutazione del Capo Missione;
• le istruzioni impartite per il rilascio dell’attestazione rappresentano, altresì, una violazione dell’autonomia del dipendente nella scelta delle modalità di trasferimento dei propri effetti, nonché un grave e ingiustificato pregiudizio di mala fede nei confronti dello stesso.
A ciò si aggiunge un ulteriore elemento di evidente contraddittorietà: si sostiene che non sarebbe possibile utilizzare un corriere, ove, a titolo esemplificativo, un operatore quale DHL svolge a tutti gli effetti attività di spedizione, con relativa documentazione di trasporto e, nei casi previsti, documentazione doganale e assolvimento dei relativi dazi. Non si comprende, pertanto, sulla base di quale disposizione normativa tale modalità di trasporto dovrebbe essere esclusa a priori, con ciò, come già detto sopra, privilegiando illegittimamente la categoria dei trasportatori a danno di quella dei corrieri.
Parimenti impropria appare la confusione operata con la possibilità di incrementare il bagaglio in stiva. Tale eventualità riguarda, evidentemente, il trasporto di eventuali valigie aggiuntive e non può essere assimilata al trasporto degli effetti personali propriamente inteso, che può comprendere beni che, per natura, peso o dimensioni — si pensi, a mero titolo esemplificativo, a un mobile, un tavolino o altri oggetti di uso personale — non sono materialmente trasportabili come semplice bagaglio al seguito.
A mero titolo esemplificativo, si consideri l’ipotesi di un collega che, destinato a svolgere il servizio in Svizzera, decidesse di effettuare autonomamente il trasporto dei propri effetti mediante il noleggio di un mezzo adeguato al trasloco e presentasse, ai fini dell’attestazione, il contratto di noleggio del suddetto mezzo e, soprattutto, la documentazione rilasciata dalla competente autorità doganale.
In una simile ipotesi, subordinare il rilascio dell’attestazione alla produzione di documenti propri di un trasporto affidato a una ditta specializzata significherebbe, di fatto, imporre al dipendente una determinata modalità di trasporto che la norma non prevede. Qualunque ulteriore documentazione richiesta nel messaggio in parola, ove non prevista dalla normativa applicabile, rappresenterebbe pertanto una richiesta priva di adeguato fondamento normativo.

Certi come siamo che l’interpretazione data dall’Ufficio competente non possa in alcun modo travalicare la lettera della norma, soprattutto in un caso come questo in cui i diritti del personale sarebbero alla mercè dell’opinione del Dirigente di turno, paventiamo tuttavia che questo sia solo un primo passo.
Temiamo ovvero che l’Amministrazione, conscia della forzatura che sta imprimendo all’applicazione della norma, possa avere intenzione di spingere per una modifica sul piano legislativo: ebbene, in tal caso tutte le rassicurazioni date circa la natura meramente compilativa (e non innovativa) del nuovo “Codice delle Relazioni Internazionali”, testo unico riassuntivo dell’attuale normativa del MAECI, andrebbero a farsi benedire.
Se davvero questa fosse l’intenzione dell’Amministrazione, che sia detto senza indugi, affinché il Sindacato possa prendere le iniziative in suo potere per fare opposizione.
Ancora una volta, l’Amministrazione non ha perso l’occasione per ribadire il proprio pregiudizio nei confronti del personale che, ricordiamolo per l’ennesima volta, quando si reca in missione all’estero, non sta andando in vacanza, ma viene preposto al servizio dello Stato per decisione dell’Amministrazione.
In una situazione in cui i colleghi devono attendere mesi per conoscere l’esito delle liste e, una volta in sede, anticipare di tasca propria migliaia di euro in attesa che gli vengano accreditate ISE ed indennità, ci mancava solo questa.

Roma, 25/09/2026

LA SEGRETERIA