LAVORO AGILE: ACCORDI IN SCADENZA – PARTE III (LA SORPRESA ANNUNCIATA)
Con appunto n. 9357-I del 22.01.2024, l’Amministrazione, in vista della ben nota, prossima scadenza degli accordi individuali di lavoro agile attualmente vigenti al 31 gennaio p.v., ha finalmente diramato istruzioni agli Uffici, nonché i modelli per la “riforma” dell’attuazione del lavoro agile nel MAECI.
Peccato che l’Amministrazione si sia “dimenticata” di mettere in visione alle OO.SS. i relativi testi (nello specifico, si citano in particolare i modelli di addendum agli accordi attualmente vigenti, del nuovo accordo per chi procederà alla stipula successivamente al 31 gennaio 2024, nonché dell’istanza e dell’autorizzazione del Responsabile, qui in allegato), e ha provato a salvarsi in corner con una mail trasmessa ieri pomeriggio, quindi successivamente all’invio del suddetto appunto, di fatto precludendo alle OO.SS. di poter avanzare osservazioni sulla formulazione puntuale delle novità inerenti la disciplina del lavoro agile nel MAECI.
Tali novità, preannunciate nelle riunioni svolte rispettivamente il 21 dicembre 2023 ed il 15 gennaio u.s. e contenute tanto nel testo degli accordi quanto nell’appunto di trasmissione, sono state sostanzialmente confermate, e le riassumiamo di seguito a beneficio di tutti:
– Come già anticipato nel precedente volantino, forse resisi conto dell’operazione improba di ripartire con tutto il procedimento di istanza-autorizzazione-accordo alla scadenza fissata al 31 gennaio, la DGRI ha infine adottato la proposta di inserire un addendum agli accordi vigenti, firmato dal lavoratore e dal Capo di DGRI-Ufficio I.
– Il contenuto di tale addendum si limita alle modifiche agli accordi attuali e si sostanzia fondamentalmente in:
Modifica della durata dell’accordo, facendolo diventare di un anno dalla scadenza con possibile rinnovo tacito;
Eliminazione dei riferimenti alla situazione epidemiologica;
Mantenimento della prevalenza calcolata su base settimanale, con una formula che ne permetterebbe la deroga temporanea, adesso per “particolari contingenze personali e familiari o di eventuali esigenze di servizio”.
– La DGRI ha accolto anche la richiesta di FLP, che il diniego del Responsabile debba essere “adeguatamente motivato”, come da noi proposto, e come preannunciato nel precedente volantino.
Peccato per tre cose:
che non si capisca cosa si intenda per “adeguata motivazione”;
che il rigetto, pur “adeguatamente motivato”, non sia appellabile;
che non sussista l’obbligo di formulare tale rigetto per iscritto, come sarebbe normale in qualsiasi Amministrazione, ma che esso debba essere espresso “con le stesse forme con le quali ne ha fatto richiesta” il lavoratore.
– La suddetta estrinsecazione delle modalità di rigetto, da “motivare adeguatamente”, di fatto indebolisce tale obbligo in capo al Responsabile, lasciando potenzialmente inalterata la situazione attuale dovrebbero fare coloro i quali intendono avanzare richiesta di lavoro agile, è, come già detto in passato, di farlo sempre e comunque per mezzo di istanza presentata per iscritto, o perlomeno via mail; ciò affinché un eventuale rigetto del Responsabile che il lavoratore giudichi come non adeguatamente motivato, possa essere oggetto di segnalazione alle OO.SS.
– Per quanto concerne infine il rispetto del principio della prevalenza dello svolgimento delle attività lavorativa in presenza, come detto viene confermato che questa viene calcolata su base settimanale, con le summenzionate deroghe contenute nel testo dell’accordo. A tale riguardo, tuttavia, si è potuto notare che esiste una difformità nei testi tra i termini in cui l’istanza può essere presentata dall’interessato, e l’autorizzazione che può fornire il Responsabile.
– Nello specifico, nelle istruzioni di compilazione in corsivo, l’istanza riporta, tra i casi di deroga alla prevalenza settimanale, le “specifiche esigenze” dell’istante, che possono, in linea con lo spirito della Direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica del 29 dicembre, esulare dal limitato alveo della “fragilità” del lavoratore, mentre il testo dell’autorizzazione non prevede tale casistica. Ciò significa che il Responsabile, pur volendo, sarà portato giocoforza, in ossequio alle istruzioni di compilazione, a rigettare istanze con le quali sia richiesta una deroga ai due giorni settimanali di lavoro agile per “specifiche esigenze”, e ciò rappresenta da un lato una contraddizione logica (ovvero, l’aver previsto una casistica in istanza che non è contemplata nell’autorizzazione), e dall’altro un danno illegittimo in capo al lavoratore che abbia, appunto, “specifiche esigenze” per richiedere di poter svolgere più di due giorni in assetto agile alla settimana, che spesso, ad esempio, sono ricollegate a casistiche di gravi patologie che non sono considerate meritevoli di tutela in quanto non rientranti nel concetto di “fragilità” di cui al Decreto del Ministero della Salute del 03-02-2022.
– Al suddetto riguardo, FLP – Esteri ha prontamente richiesto all’Amministrazione di procedere ad una rettifica per sanare detta difformità tra istanza ed autorizzazione, che vada ovviamente nel senso di una maggior tutela e flessibilità per i lavoratori, in armonia con il recente orientamento del Dipartimento della Funzione Pubblica.
– Parimenti, è stata avanzata un’altra richiesta di rettifica, stavolta nell’addendum, volta alla correzione di un refuso riguardante il personale “fragile”, che creerebbe una difformità tra tale testo e quello del nuovo accordo, nonché renderebbe incomprensibile il dettato dei commi 1 e 3 dell’art. 2.
– Su questo ed altro vi terremo informati: per intanto, consigliamo a chi ritenga di trovarsi in particolari situazioni personali, familiari, di salute ecc., ed abbia dunque “specifiche esigenze” tali da richiedere una deroga alla prevalenza in presenza calcolata su base settimanale, di non aver alcun timore reverenziale ad avanzare la relativa richiesta – per iscritto – al proprio Responsabile, il cui eventuale diniego dovrà, come detto, essere adeguatamente motivato.
Per quesiti, informazioni e segnalazioni in materia di lavoro agile, non esitate a contattarci a: sindacato.flp@esteri.it.
La Segreteria
Roma, 29/01/2024