LAVORO AGILE E FERIE AL MAECI: UN RAPPORTO COMPLICATO

Sin dalla sua introduzione, non abbiamo perso occasione per criticare l’interpretazione che viene data nella nostra Amministrazione della prevalenza del lavoro in presenza, ovverosia il suo computo su base settimanale, che ad oggi rappresenta, qui nel MAECI, un limite invalicabile.

Di motivi per preferire tale criterio, rispetto al computo su base mensile, l’Amministrazione non ce ne ha mai fornito neanche uno.
Mentre di ragioni per criticare tale impostazione ce ne sono diverse:
– anzitutto, in contrasto con i principi del benessere lavorativo e della conciliazione vita-lavoro, essa determina la sottrazione immotivata ai lavoratori di due giorni in più di lavoro agile al mese, ove tale prevalenza fosse, appunto, calcolata su base mensile;
– essa rende di fatto impossibile conciliare l’eventuale fruizione della “settimana corta” (lavorare su 4 giorni), che, ricordiamo, è stata introdotta nell’ultimo CCNL, con due giorni di lavoro agile/settimana, in quanto non si potrebbe matematicamente raggiungere la prevalenza su base settimanale;
– inoltre, la misurazione della prevalenza in presenza su base mensile, rispetto a quella su base settimanale, permetterebbe di far coincidere tale parametro con la verifica su base mensile delle presenze del lavoratore tramite tabulato orario, sottoposta all’autorizzazione del Responsabile: ciò significherebbe, dunque, anche una semplificazione del procedimento amministrativo.

Noi ne aggiungiamo oggi una ulteriore:

l’applicazione su base settimanale del criterio della prevalenza del lavoro in presenza di fatto scoraggia la fruizione delle ferie.

Stando alla lettera dell’accordo individuale, infatti, chi ha necessità di prendere uno o due giorni di ferie o di permesso retribuito nell’arco della settimana deve forzatamente rinunciare perlomeno ad un giorno di lavoro agile, al fine di assicurare che, nell’arco dei 5 giorni lavorativi, sia rispettata la prevalenza del lavoro in presenza.

Ciò, a nostro giudizio, non solo rappresenta una limitazione che va contro i suddetti principi di conciliazione vita-lavoro e di benessere lavorativo, ma potrebbe configurare anche una violazione della normativa vigente.

Al diritto di fruire delle ferie da parte del Lavoratore, infatti, corrisponde un obbligo del Datore di lavoro di non ostacolarne la fruizione.

Ciò è previsto a livello sia di normativa europea (Art. 7 Direttiva 2003/88/CE e successive sentenze della Corte di Giustizia dell’UE – vedi es. C-684/16) che nazionale (art. 36 Cost., art. 2109 c.c., art. 10 D. Lgs. 66/2003).

Un’altra sentenza della CGUE (C-218/22) ha spinto la giurisprudenza ancora oltre ove, in una causa avverso il divieto di monetizzazione delle ferie non fruite stabilito proprio in Italia, afferma che tale divieto è applicabile solo ove il Datore di lavoro abbia “esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto” (par. 50).

Abbiamo spiegato sopra come l’attuale regolamentazione del lavoro agile nel MAECI, nella misura in cui impone la prevalenza del lavoro in presenza su base settimanale, di fatto scoraggia il Lavoratore a fruire delle ferie o di altre tipologie di assenze autorizzate dal lavoro.

Traetene voi le conclusioni. E speriamo che le tragga, una volta per tutte, anche la nostra Dirigenza.

Roma, 23/04/2026

LA SEGRETERIA