LAVORO AGILE: DIRITTO O PRIVILEGIO?

 

All’inizio dell’anno avevamo salutato la comparsa, nel Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA) del MAECI, dell’obbligo di motivazione da parte del Responsabile di un eventuale diniego all’istanza di svolgimento di lavoro agile del Collaboratore.

Siamo stati contenti di vedere che perlomeno uno dei punti che continuiamo a riproporre di anno in anno, sin dall’entrata in vigore di tale adempimento, fosse stato finalmente accolto.

Ma allo stesso tempo ci siamo anche chiesti: perché?

Perché l’Amministrazione, che ci ha abituato ad essere del tutto impermeabile alle sollecitazioni del Sindacato riguardo il lavoro agile, avrebbe deciso di introdurre questa novità?

A nostro giudizio la spiegazione può essere solo una: la stessa Amministrazione si è resa conto del fatto che il lavoro agile non è un mero strumento nella piena potestà datoriale, poiché di fatto coinvolge la sfera personale del Lavoratore.

Si può dunque affermare che il lavoro agile sia un diritto?

Non esattamente, o perlomeno non ancora.

Tuttavia, come detto, è di tutta evidenza che la decisione dell’Amministrazione di autorizzare o meno il lavoro agile, nonché quanto autorizzarne, impattando direttamente sulla vita del Lavoratore coinvolge un interesse legittimo di quest’ultimo.
Spieghiamoci meglio.

Come ripetiamo sempre, gli obiettivi delineati dalla Legge 81 del 2017 sono due (art. 18, comma 1):

Incrementare la competitività (in termini amministrativi, efficienza ed efficacia)
Agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro

La legge ci dice quindi che questi due obiettivi non solo non sono in contrasto tra loro, ma anche che il lavoro agile permette di conseguirli entrambi, al contempo.

L’interesse legittimo in dottrina è definito come quell’interesse del privato a conseguire una situazione specifica di vantaggio per ottenere un bene della vita che passa da una decisione della Pubblica Amministrazione.

E cos’è più importante del tempo della nostra vita?

Constatato dunque che la conciliazione vita-lavoro è di certo un bene della vita, quali conseguenze discendono a livello pratico nel processo di autorizzazione al lavoro agile da parte dell’Amministrazione?

Partendo dall’assioma per cui il diniego all’istanza di lavoro agile è un provvedimento amministrativo, in quanto tale esso è soggetto alla disciplina della Legge 241/1990. Da ciò discende, anzitutto, che esso deve essere motivato, pena la sua nullità (combinato disposto artt. 1 e 3, L. 241/90). E fin qui ci è arrivata anche l’Amministrazione.

Ma non solo: l’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 stabilisce l’obbligo per l’Amministrazione di comunicare al privato, preventivamente, le ragioni per cui una sua istanza non sarà accolta, e ciò poiché “entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni…”.

Continuiamo pure verbatim: “qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l’autorità competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni”.

Riassumendo: il generico obbligo di motivazione del diniego che è stato inserito nel POLA non è sufficiente ai sensi della normativa vigente. Il procedimento corretto è il seguente:

L’interessato presenta istanza di lavoro agile.
– Il Responsabile, ove intenda rigettarla in tutto o in parte, deve fornire un preavviso all’istante, che ha 10 giorni per formulare osservazioni al riguardo.
– Ove tali osservazioni siano state fornite, il Responsabile, ove non le accogliesse, in tutto o in parte, deve emanare un provvedimento di diniego motivato che tenga conto delle osservazioni espresse.

Ciò comporta un diritto al lavoro agile?

No, ma l’Amministrazione, nel momento in cui nega all’interessato un bene della vita che è, tra l’altro, non solo tutelato per legge ma ne rappresenta uno dei due pilastri fondativi (L. 81/2017) è tenuta a spiegare puntualmente perché.

…e facciamoglielo fare questo sforzo!

Fosse mai che i Responsabili decidano che il gioco (di negare il lavoro agile) non valga la candela (il procedimento “aggravato” su descritto), o che più semplicemente non siano in grado di trovare motivazioni oggettive per il loro diniego.

A tale proposito, invitiamo tutti coloro i quali ritengano di avere bisogno di un supporto nella formulazione delle osservazioni ad un’eventuale istanza che è stata, o è sul punto, di essere rigettata, a rivolgersi senza indugio a FLP.

Roma, 09/06/2026

LA SEGRETERIA