Il Codice delle relazioni internazionali
(“come se fosse Antani…”)

Nel pomeriggio di venerdì 26 giugno ricevevamo la convocazione alla riunione informativa sul “codice della relazioni internazionali” per il venerdì successivo (3 luglio). Alle OO.SS., con weekend e festività di mezzo venivano dati, in concreto, tre giorni lavorativi per esaminare un totale di 820 pagine di materiale consistente in un nuovo testo normativo e nella normativa vigente in sinossi, nonché nelle abrogazioni intervenute ad oggi.
Il progetto di legge (verbatim) “disciplina l’organizzazione, le funzioni e le attività relative alla cura delle relazioni internazionali dell’Italia e alla tutela e alla promozione degli interessi italiani all’estero.” In sostanza, dunque, un Testo Unico che raccoglie tutta la disciplina normativa succedutasi nel tempo, che ha interessato il MAECI. Un Magnum Opus, così era stato anticipato, a carattere compilativo, ossia che si sarebbe limitato a trasporre e riordinare la normativa, aggiornando i testi alla legislazione vigente e senza alcun intervento innovativo.
Questo ci era stato detto … i fatti, come spesso accade, erano un pochino diversi.
La riunione cominciava con una breve introduzione da parte dei rappresentanti dell’Amministrazione, cui seguivano gli interventi dei rappresentanti della OO.SS., in ordine di tavolo.

In chiosa, un collega di sindacato ha financo suggerito all’Amministrazione il modo per modificare il testo normativo, al fine di proteggerlo da eventuali ricorsi promossi dai Lavoratori. Ammirevole.

Passiamo a cose serie (… ma come vedremo più avanti, è il caso di sdrammatizzare…).
In brevissima sintesi, il testo è certamente conservativo nella misura in cui viene confermata l’autoreferenzialità di una categoria di personale (quella dei diplomatici), i quali mantengono per legge il controllo delle posizioni apicali del MAECI, mentre la dirigenza amministrativa continua giocoforza ad essere relegata in ruoli marginali.
Quegli stessi funzionari diplomatici finiscono spesso, sin dall’inizio della loro carriera, a ricoprire incarichi di natura amministrativa e direttiva che esulano dalla loro preparazione specifica, con conseguenze concrete in termini di criticità gestionali e di tentativi di limitare le responsabilità derivanti dal proprio ruolo (vedi ad esempio la riforma del DPR 54/2010), mantenendone nel contempo i vantaggi.
Per chi fosse interessato ad un’analisi di dettaglio, questo volantino è accompagnato dal documento che è stato aggiornato da FLP rispetto a quello già presentato in sede di riunione, ed in seguito alla ricezione, su richiesta, della Relazione Tecnica, al fine di chiarire alcuni punti.
In quel documento si è provveduto a segnalare tutto ciò che è stato rilevato: in termini di ciò è stato fatto, e non si sarebbe dovuto fare, e di ciò che si sarebbe dovuto fare, e non è stato fatto.
Di seguito trovate una sintesi di quelli che a nostro giudizio ne sono le parti più rilevanti:
– Nel “codice” viene stralciato il passaggio dell’articolo 171 DPR n. 18 del 1967 per la parte relativa alla disciplina dell’aggiornamento periodico delle indennità base, che rappresentano il moltiplicatore per il calcolo delle ISE. L’Amministrazione ha giustificato tale eliminazione sulla base della sua mancata attuazione dovuta alla sua difficile applicabilità, nonché ai supposti effetti negativi derivanti da un eventuale aumento dei carichi fiscali conseguente ad aumento degli importi delle indennità base.

  • Ove il congedo venga interrotto in quanto si viene richiamati in servizio, nel precedente regime competeva al lavoratore sia il rimborso dei costi del viaggio, sia il pagamento delle spese per un nuovo viaggio di congedo. Adesso quest’ultima previsione sembrerebbe scomparsa: se vi richiamano in servizio e disgraziatamente avete usufruito della maggiorazione, “ve la pijate nel secchio”. Noi crediamo che tale previsione sarebbe illegittima, nella misura in cui il lavoratore viene privato di un proprio diritto per un fatto a lui non ascrivibile: ove il nuovo testo non sia infine adattato al nuovo sistema di maggiorazione, ricordiamocene per futuri ricorsi.
    Quanto sopra relativamente a ciò che viene innovato. E cosa si decide invece che valga la pena conservare? Di seguito alcuni esempi, sempre in ordine di “amenità”:
    – Viene codificato il fatto che il personale all’estero non percepisce in Italia né l’indennità integrativa speciale, né l’indennità di amministrazione. Vi stavate chiedendo perché i vostri stipendi metropolitani siano così miseri quando siete in servizio all’estero? Perché l’Amministrazione decise a suo tempo che tutte le componenti che non sono strettamente e letteralmente di carattere stipendiale rappresentano indennità, a cui dunque non si ha diritto quando si percepisce la ISE. E per blindare tale concetto da eventuali ricorsi, a suo tempo era stata emanata anche una legge ad hoc (art. 1-bis, comma 1, decreto-legge n. 138 del 2011) per avere un’interpretazione autentica che codificasse ciò.
    Tuttavia, nel 2022 è intervenuta la Corte costituzionale ad affermare l’incostituzionalità di detta norma, per la parte relativa all’esclusione dal trattamento economico spettante al personale nel periodo di servizio all’estero dell’indennità di amministrazione, perlomeno per le situazioni antecedenti all’introduzione della suddetta norma. E nella stessa sentenza è comunque più volte confermata e ribadita la natura retributiva, e non accessoria, dell’indennità in parola, e dunque la sua cumulabilità con l’ISE.
    E ora che fa l’Amministrazione? Vuole integrare quella previsione sanzionata dalla Corte costituzionale nel nuovo testo di legge, nero su bianco.
    Ci è stato spiegato dall’Amministrazione che, ahimè, c’è una norma da rispettare (il citato art. 1-bis ecc….)
    … ma chissà chi avrà fatto approvare a suo tempo una norma del genere? Non sarà stata proprio la nostra Amministrazione…? Ma no, dai…


Viene mantenuto il rimborso delle spese di viaggio per i domestici, riservato agli appartenenti alla carriera diplomatica (in sottofondo, risuona la colonna sonora di “Via col vento”…).

Vengono mantenute tutte le puntigliose distinzioni sulle classi spettanti a seconda delle qualifiche di appartenenza per i viaggi in aereo, in nave, ecc., che si estendono ovviamente anche ai familiari a carico (perché le colpe dei padri ricadono sui figli, si sa…).
Non ci soffermiamo su altre amenità… chiudiamo solo dicendo che a quanto pare il nuovo “codice” innova quando vuole innovare, ossia mai in una direzione favorevole per la categoria della Aree Funzionali.
E ci sono anche tante occasioni perse, che abbiamo fatto notare all’Amministrazione nel documento che abbiamo presentato nel corso della riunione, e che alleghiamo insieme al presente volantino:
– Ci sono margini per modifiche normative per l’aumento del FRD, a costo zero per l’erario.
– C’era l’occasione di innovare norme di epoca “coloniale” (non ci viene un aggettivo più appropriato), pensate quando ancora contava chi sei e non cosa fai.
– C’era la possibilità di ripensare radicalmente la disciplina dei posti funzione all’estero, anche alla luce del prossimo ingresso dei colleghi di IV Area nei ruoli, con un loro potenziale inquadramento nell’attuale funzione dei responsabili dei centri interservizi.
Nulla di tutto ciò è stato fatto.

Roma 06/07/2026

LA SEGRETERIA