LAVORO AGILE AL MAECI:
ISTRUZIONI PER L’USO – II PARTE
Abbiamo deciso di avviare questa serie di puntate sul lavoro agile in quanto, come dicevamo la scorsa volta parlando della confusione tra lavoro agile e telelavoro, ci siamo resi conto che su questo tema ci sono ancora tanti dubbi, sia da parte dei colleghi che da parte della stessa Amministrazione.
Ciò da un lato è sintomo del fatto che il lavoro agile, ma più in generale i concetti stessi di benessere lavorativo e di conciliazione vita-lavoro che ne sono alla base, sono spesso ancora percepiti come qualcosa di nuovo (sebbene, lo ricordiamo, il lavoro agile stia per compiere dieci anni, dall’istitutiva Legge 81/2017), e comunque di secondario.
E ciò ovviamente a torto, visto che stare bene quando si lavora, oltre ad essere un qualcosa da tutelare a prescindere, è strumentale e propedeutico al miglioramento della produttività.
Fatta quest’ampia premessa, oggi ci occupiamo del fantomatico principio della prevalenza del lavoro in presenza.
Il D.M. 8 ottobre 2021 a firma Brunetta (e già capiamo tante cose…) stabiliva anzitutto che il lavoro agile cessava di essere una “modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa”, e contestualmente imponeva che l’esecuzione della prestazione in presenza fosse “prevalente”.
E ciò senza alcuna motivazione di fondo, se non un pregiudizio (infondato, appunto) riguardo una supposta minor produttività di chi lavora in assetto agile rispetto a chi lavora in presenza, che appare in contrasto con la stessa citata L. 81/2017.
Ciò detto, nel D.M. nulla veniva precisato circa i termini sulla base dei quali bisognasse quantificare tale prevalenza, lasciando alle rispettive Amministrazioni il compito di definire nella pratica tale criterio. E qui nel MAECI, come tutti sappiamo, si è preferita una prevalenza del lavoro in presenza su base settimanale.
Perché su base settimanale e non mensile?
Lo abbiamo chiesto tante volte all’Amministrazione, invano. E noi crediamo che tutte le decisioni assunte non solo dal Governo e dal Parlamento, per mezzo dei provvedimenti legislativi, ma anche dalle Amministrazioni, debbano sempre essere oggettivamente motivate.
Tuttavia, il quesito è il seguente: è possibile ovviare a tale computo della prevalenza del lavoro in presenza su base settimanale?
La risposta è certamente sì, ed è riportata nello stesso testo dell’Accordo individuale sottoscritto da chiunque svolga oggi lavoro agile nel MAECI (art. 2, comma 2):
“In generale, le predette giornate di lavoro agile possono essere temporaneamente modificate, previa autorizzazione del superiore gerarchico, in funzione di particolari contingenze personali e familiari o di eventuali esigenze di servizio, tenendo conto che la prevalenza del lavoro in presenza potrà essere raggiunta anche nella media della programmazione mensile o plurimensile.” (grassetto nostro, ndr).
Conseguentemente, ove si renda necessario, per vostri motivi personali o (a maggior ragione) per esigenze di servizio, modificare (ed eventualmente aumentare) le giornate di lavoro agile, si può certamente ovviare alla necessità di assicurare la prevalenza del lavoro in presenza nell’arco della settimana.
Ove ciò vi sia negato, potete certamente contestare tale decisione, accordo alla mano.
Roma, 07/05/2026
LA SEGRETERIA
