LAVORO AGILE: IL FORM DI AUTORIZZAZIONE È IRREGOLARE

A seguito della consueta inerzia dell’Amministrazione, a cui ci siamo originariamente rivolti lo scorso novembre, e dopo rassicurazioni che non hanno avuto alcun seguito operativo, ci troviamo costretti a segnalare pubblicamente che il form di autorizzazione al lavoro agile pubblicato sulla Maenet (Lavoro agile – MAEnet – Intranet del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale) è da considerarsi irregolare in quanto non conforme alla normativa in materia.

Nello specifico, nella parte relativa alla fascia di contattabilità è riportata la seguente dicitura a titolo di istruzioni di compilazione (corsivo nel testo originario, nostro evidenziato):

indicare una “fascia di contattabilità” giornaliera complessiva di 7 ore e 12 minuti, a cui aggiungere la pausa obbligatoria di almeno 30 minuti; tale fascia di contattabilità sarà ricompresa all’interno dell’orario di servizio del MAECI tra le 08:00 e le 18:00; a titolo di esempio: 08:30–13:30 e 14:00 – 16:12.

A titolo esplicativo, riportiamo di seguito degli estratti del testo originale della segnalazione che abbiamo inviato all’Amministrazione, mentre per una breve sintesi si rimanda all’ultimo paragrafo del presente volantino:

Spett.le DGRI-URSI,

nel form di autorizzazione allo svolgimento del lavoro agile diffuso dall’Ufficio I della DGRI, nella parte relativa alla fascia di contattabilità si trovano le seguenti istruzioni di compilazione: [indicare una “fascia di contestabilità” giornaliera complessiva di 7 ore e 12 minuti, a cui aggiungere la pausa obbligatoria di almeno 30 minuti; tale fascia di contattabilità sarà ricompresa all’interno dell’orario di servizio del MAECI tra le 08:00 e le 18:00; a titolo di esempio – la fascia di contattabilità potrebbe essere prevista tra le 09:00 e le 16:42, con esclusione della pausa di 30 minuti] (nostro evidenziato, ndr).

A giudizio di questa FLP-Esteri, dette istruzioni possono dare adito a violazioni della normativa attualmente vigente, e nello specifico dell’art. 14 del CCNL 2022-2024, ove letto alla luce di quanto disposto dall’art. 18 comma 1 della L. 81/2017. L’art. 14 del CCNL 2022-2024 stabilisce che (comma 1, let. a) “la fascia di contattabilità … non può essere superiore all’orario medio giornaliero di lavoro”: è pacifico che detto “orario medio giornaliero di lavoro” è rappresentato da 7 ore e 12 minuti, e che detto lasso temporale, a condizione di essere compreso nell’orario di servizio del MAECI, può essere concordato tra il Lavoratore ed il Responsabile indipendentemente dalla citata “pausa obbligatoria” o altre forme di intervallo stabilite ex ante.

La disciplina della fascia di contattabilità contenuta nel form di autorizzazione al lavoro agile appare invece confondere i concetti di orario di servizio e di contattabilità. La legge 81/2017, al primo periodo del comma 1 dell’art. 18, definisce infatti il lavoro agile come: modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro (nostro evidenziato, ndr). Da ciò discende che l’istituto della fascia di contattabilità non può e non deve prevedere l’inclusione di una pausa (tantomeno obbligatoria!) oltre le 7 ore e 12 minuti, in quanto con ciò contravviene alla necessità di assenza di vincolo di orario di lavoro, stabilita dal comma 1 dell’art. 18 L. 81/2017… (omissis)

Alla luce di quanto su esposto, imporre l’indicazione di una pausa all’interno della fascia di contattabilità lascia adito al dubbio che l’Amministrazione consideri il lavoratore che svolge le proprie mansioni in agile come tenuto a fornire la propria prestazione lavorativa strettamente all’interno di detta fascia di contattabilità, facendo coincidere ontologicamente, appunto, il concetto di fascia di contattabilità con quello di orario di servizio. Ricordiamo, a tale proposito, che il CCNL, seguendo la normativa vigente, ha inteso distinguere il lavoro agile dal lavoro da remoto, ove quest’ultimo, anzitutto e differentemente dal primo, è svolto con vincolo di tempo (art. 15 co. 1).

Ad ulteriore conferma di quanto già obiettivamente disposto dalla normativa vigente, si porta anche l’orientamento applicativo dell’ARAN CFC141b, relativo specificatamente all’erogabilità del buono pasto in lavoro agile, con il quale chiarisce il disposto di cui all’articolo 14 del CCNL comparto Funzioni Centrali sottoscritto il 27/01/2025, affermando che “ poiché il lavoro agile, per definizione , non comporta la misurazione della durata della prestazione, la norma contrattuale ha introdotto un automatismo, equiparando convenzionalmente la durata della prestazione resa in modalità agile a quella che il lavoratore avrebbe dovuto rendere nella medesima giornata se avesse lavorato in presenza. Ciò al fine di definire la durata teorica della singola giornata di lavoro resa in modalità agile e la conseguente erogazione del buono pasto”.

Pertanto, afferma l’Aran nel suindicato parere, “al fine della corresponsione del buono pasto ai dipendenti che svolgono la propria attività lavorativa in modalità agile, è quindi necessario riferirsi non già alla fascia di contattabilità richiesta, bensì alla durata della prestazione lavorativa prevista per quella giornata se il lavoratore avesse svolto lavoro in presenza.

Come spiegato dall’ARAN, i lavoratori pubblici in modalità agile hanno diritto al buono pasto anche nelle giornate in cui la fascia di contattabilità è inferiore alle 6 ore, a condizione che la durata totale della giornata lavorativa in smart working sia equiparabile a quella in ufficio… (omissis).

In sintesi, l’introduzione dei trenta minuti di “pausa obbligatoria” all’interno della fascia di contattabilità rappresenta un errore in punta sia di diritto che di fatto, nella misura in cui da un lato confonde i concetti di fascia di contattabilità e di orario di servizio, e dall’altro, cosa più grave, è suscettibile di indurre in confusione sia il Responsabile che firma l’autorizzazione, che il Lavoratore che viene autorizzato, in quanto li porta a considerare il lavoro agile (svolto senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, art. 18 comma 1, L. 81/2017) come telelavoro (o lavoro da remoto, art. 15 CCNL 2022-2024, ovvero lavoro svolto con vincolo di tempo e nel rispetto dei conseguenti obblighi di presenza derivanti dalle disposizioni in materia di orario di lavoro).

Alla luce di quanto sopra, in mancanza di un riscontro dato dall’Amministrazione, invitiamo tutti i colleghi, sia coloro i quali hanno già stipulato un accordo di lavoro agile, sia coloro i quali si apprestano a presentare istanza, sia chi ha solo necessità di avere chiarimenti sulla materia del lavoro agile, a contattarci direttamente.

Ricordiamoci sempre che difendere il proprio interesse equivale a difendere l’interesse di tutti.

La Segreteria

Roma, 20/03/2026